lunedì 4 agosto 2014

Lo Stalking di Gruppo



Con il termine “Stalking” intendo, in questo scritto, quell’insieme di comportamenti molesti o propriamente persecutori, ripetuti ed intrusivi, come intimidazioni, atteggiamenti sistematicamente disturbanti oppure irriverenti, arroganti, attenzioni indesiderate, tenuti in genere da una singola persona nei confronti della vittima, ma che può anche riguardare l’azione lesiva di un gruppo organizzato. In questo secondo caso indicherò l’iniziativa più propriamente con il termine “Stalking di Gruppo”.
Mentre il “Mobbing” è, per definizione, ristretto al contesto lavorativo, lo stalking interessa la quasi totalità dell’esistenza del soggetto individuato come bersaglio.

In Italia esercitare atti persecutori è reato.

Codice Penale - Articolo 612-bis - Atti persecutori.
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio”.

Si configura il reato di Atti persecutori quando si tengono in maniera ripetitiva comportamenti invadenti, di intromissione, con una indebita pretesa di governo delle situazioni, quando si provoca qualcuno costantemente con una comunicazione insistente fatta di telefonate, messaggi, oppure con il generare situazioni insidiose. Ovviamente si tratta di un insieme aperto, in quanto non sono classificabili tutte le possibili azioni moleste.

Una delle tecniche utilizzate per compiere atti persecutori consiste nell’ipersensibilizzazione della vittima ad uno stimolo codificato. Significa associare una qualche esperienza traumatica ad un gesto, ad un comportamento, ad una espressione del viso, ad una frase ripetuta in modo da ossessionare con un atto quantomeno sgradevole se non irritante la persona individuata come bersaglio. Spesso questa comunicazione è comprensibile solo alle persone coinvolte.

Poiché l’obiettivo è portare all’esasperazione, talvolta vengono irretite persone ignare in grado di continuare l’aggressione anche quando il vero Stalker è impossibilitato ad agire. Altre volte i collaboratori vengono convinti ad agire così facendo leva su emozioni come la collera, abilmente indotta con una rappresentazione falsa della realtà; oppure semplicemente corrompendo con lo scambio di favori o pagando. In questo caso si tratta di Stalking di Gruppo. Talvolta l’intera comunità sociale viene spinta ad odiare ed aggredire una persona con tecniche di suggestione.